Chi inquina paga: è proprio vero?
La direttiva UE 98/2008 art. 14 impone il principio che i costi di gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
Spesso succede che un’area ex produttiva sia oggetto di procedura fallimentare a cui segue ovviamente la nomina di un curatore fallimentare.
Recentemente la IV sezione del Consiglio di Stato si è più volte pronunciata sulla sussistenza di eventuali obblighi in capo al curatore fallimentare proprio in merito allo smaltimento dei rifiuti.
La questione è che la predetta sezione del Consiglio di Stato sostiene che tale definizione è conforme al principio di chi inquina paga perchè il peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento inciderebbero sulla parte attiva del fallimento dell’impresa che ha prodotto i rifiuti.
Pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza un’altra sentenza della stessa corte ribalta la posizione sostenendo che se così fosse l’azienda non stanzierebbe fondi volti ad rispetto delle disposizioni in materia ambientale.
In buona sostanza non c’è chiarezza in merito agli obblighi economici per lo smaltimento dei rifiuti e questo deve far riflettere nel momento in cui si vuole acquisire un immobile ex-produttivo tramite un’asta fallimentare.
One thought on “Chi inquina paga: è proprio vero?”
A Milano si controllano i Loft – geognostica e geotecnica per loft in Lombardia e non soloPubblicato in data8:07 am - Ott 13, 2018
[…] Inoltre la legge (il D.Lgs 152/06 – Testo Unico Ambientale) all’art. 242 definisce che il responsabile dell’inquinamento deve effettuare la bonifica (chi inquina, paga). […]