Abbiamo il Georadar !
Grazie alla fruttuosa collaborazione con lo Studio Geologico Ballabio, la Foldtani è in possesso di un georadar per le indagini non distruttive nel sottosuolo.
Il georadar, noto tecnicamente anche come GPR (ground penetrating radar), è una metodologia non invasiva e non distruttiva utilizzata in geofisica, nello studio del primo sottosuolo (arriva fino a -3,0 m di profondità), che si basa sull’analisi delle riflessioni di onde elettromagnetiche trasmesse nel terreno.
Tale metodo fornisce, a partire per una profondità di alcuni metri, una “sezione” del terreno indagato dalla superficie.

L’antenna del Georadar (parte attiva) viene fatta scorrere in superficie, mentre i segnali captati dalla componente ricevente vengono visualizzati direttamente sul monitor dello strumento (o di un computer portatile), per il controllo delle funzioni dello strumento e della qualità delle registrazioni.
I segnali vengono anche registrati in formato digitale, per la successiva fase di elaborazione ed interpretazione, con l’ausilio di software specifici.
Il georadar è molto utile per individuare oggetti sepolti nel terreno, senza evidenze di superficie, quali fusti, tubi (e sottoservizi vari), oggetti metallici o di cemento/mattoni, ecc.
In campo ambientale, per le bonifiche di siti contaminati o la Due Diligenze di ricierca di vizi occulti, viene utilizzato per verificare la presenza di rifiuti sepolti (fusti, cisterne o altro), oppure viene usato per individuare i vari sottoservizi da non danneggiare durante i carotaggi.
In campo geologico serve (oltre al precedente discorso sui sottoservizi) anche per individuare ammassi rocciosi non affioranti in superficie, massi erratici oppure (al contrario) cavità non visibili (di tipo carsico o i classici “occhi pollini” tipici dei terreni lombardi).
Chi inquina paga: è proprio vero?
La direttiva UE 98/2008 art. 14 impone il principio che i costi di gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
Spesso succede che un’area ex produttiva sia oggetto di procedura fallimentare a cui segue ovviamente la nomina di un curatore fallimentare.
Recentemente la IV sezione del Consiglio di Stato si è più volte pronunciata sulla sussistenza di eventuali obblighi in capo al curatore fallimentare proprio in merito allo smaltimento dei rifiuti.
La questione è che la predetta sezione del Consiglio di Stato sostiene che tale definizione è conforme al principio di chi inquina paga perchè il peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento inciderebbero sulla parte attiva del fallimento dell’impresa che ha prodotto i rifiuti.
Pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza un’altra sentenza della stessa corte ribalta la posizione sostenendo che se così fosse l’azienda non stanzierebbe fondi volti ad rispetto delle disposizioni in materia ambientale.
In buona sostanza non c’è chiarezza in merito agli obblighi economici per lo smaltimento dei rifiuti e questo deve far riflettere nel momento in cui si vuole acquisire un immobile ex-produttivo tramite un’asta fallimentare.




