Il progressivo allontanamento dai centri delle
città dei siti produttivi ha lasciato spazio a nuovi insediamenti residenziali
su terreni prima destinati ad industrie.
Questo comporta che l’uso di nuove aree
edificabili all’interno delle città non sia una cosa così scontata e semplice,
ma soggetta ad una serie di vincoli ed obblighi relativi alla bonifica della
stessa.
Un aspetto importante dal punto di vista
normativo che riguarda queste aree è il concetto di Vizi Occulti.
Ai sensi dell’art. 1490 e s.s. del Codice Civile (“Il venditore è tenuto a garantire che la
cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è
destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si
esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede
taciuto al compratore i vizi della cosa”.) sono vizi e difetti di un
immobile ciò che comportano una diminuzione del valore del bene e non
permettono la trasformazione d’uso da industriale a residenziale.
La presenza di inquinanti nel suolo e sottosuolo
è una delle prime cose da ricercare: metalli (As, Cd, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb,
Zn), idrocarburi (C>12, C<12, BTEX, IPA), gas (radon)
sono i principali inquinanti che si possono trovare in un’area industriale
dismessa (di qualunque tipo).
Per l’amianto si fa un discorso diverso, in
quanto una sentenza (seppur datata) del Tribunale di Milano non considera tale
elemento come vizio occulto la cui presenza deprezza o rende inutilizzabile il
bene (ma in ogni caso deve essere reso inoffensivo e/o non pericoloso)
In Regione Lombardia c’è il Regolamento d’Igiene
Tipo (recepito dal Comune di Milano, ma comunque valido per tutto il territorio
regionale) che al Titolo III recita: 3.2.1 Salubrità
dei terreni edificabili E’ vietato realizzare nuove costruzioni su
terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro
materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non
dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
Il Comune di Milano (art. 10 regolamento edilizio) ha
steso una norma estremamente dettagliata in merito a queste indagini, che qui
indichiamo:
In relazione a interventi edilizi e urbanistici, qualora sia necessaria la verifica dello stato di qualità delle matrici ambientali il proponente è tenuto ad eseguire unaIndagine Ambientale Preliminare.
Inoltre il testo comunale recita:
Al fine di garantire la tutela
ambientale e adeguate condizioni igienico – sanitarie devono essere sottoposte
ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità
del suolo e sottosuolo:
le aree e gli immobili dove storicamente siano
state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il
commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le
industrie insalubri, di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi
sanitarie e s.m.i., e i distributori di carburanti), da convertire a
destinazioni d’uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione
produttiva;
le aree e gli immobili con destinazioni
produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo
residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.);
le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e
strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di
costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune,
nonché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche se
non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti;
le aree già sottoposte a procedimenti di
caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda
requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati.
Cfr. Regolamento edilizio – art. 10
“Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo”
Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.ei. (Testo
Unico Ambiente) norma l’approccio ai siti potenzialmente inquinati: gli
articoli di riferimento sono al Titolo V di detta legge.
La contaminazione di un sito, o l’evento
potenzialmente in grado di contaminarlo deve essere comunicato a regione,
provincia e comune con procedura descritta all’art. 242 di predetta norma.
Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza possono essere attivate dal responsabile o dal successivo
proprietario dell’area (art. 245).
Poichè vale il principio di “chi inquina
paga” gli interventi di bonifica da attuare costituiscono onere
reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità
competente e deve essere indicato nel CDU (Certificato di Destinazione
Urbanistica).
Qualora sia impossibile risalire al proprietario
“colpevole” il soggetto terzo può intervenire personalmente (purtroppo a sue
spese) oppure chiedere l’intervento dell’autorità competente (con il rischio
che la stessa acquisisca l’immobile a patrimonio pubblico).
Per aree di ridotte dimensioni l’intervento di
bonifica può essere condotto in forma semplificata (art. 242 bis).
Una semplice ricerca su internet ci fa sapere che nella zona di Milano ci sono 235 annunci di vendita di loft solo sulla piattaforma immobiliare di idealista.it oggi (vedi immagine sottostante).
E’ interessante notare che osservando la panoramica nazionale offerta da questo sito di compra-vendita immobiliare, il mercato per i loft si localizza essenzialmente nel nord d’Italia, e , come si può facilmente immaginare, a Milano. La cartina qui di seguito parla da sé. Ovviamento anche altre città come Roma e Bologna, hanno loft in vendita ma in misura decisamente minore e questo perfino nella capitale.
Infatti ad un secondo clic sulla pagina dei risultati della ricerca appena effettuata, ci troviamo trasportati sul sito di un altro attore immobiliare operante su scala nazionale che addirittura contiente oggi 675 annunci di loft in vendita per la provincia di Milano, 254 per Torino, 190 per Roma, 44 per Bologna, 26 per Genova (città che mi piace moltissimo), 8 per Verona.
E’ evidente che c’é un forte interesse per ambienti di vita originali, “fuori del seminato” come si suol dire, soprattutto in una certa fascia alta della popolazione ma non solo. Molte offerte infatti non sono per niente care (si parte da 30’000 € per un 50 metri quadrati a Milano) e si tratta di avere solo un po’ di coraggio e inventiva. Certo, bisogna essere realisti e considerare se un sottotetto (o vecchio solaio) sia da considerare o meno un loft vero e proprio come lo intendiamo noi.
Un professionista del settore (in pratica un osservatore del mercato immobiliare in Italia) pubblica proprio oggi un post informativo che indica un prezzo medio di un loft a Milano di 3.400 €/m² .
Un’altro studio immobiliare, conferma grosso modo questa cifra indicando per Roma, Milano, Torino un prezzo medio di 3200 €/m² mentro lo stesso é fino a più del doppio nei centri città ( 7.500 €/mq ).
Quando si tratta di comperare un loft, si trtta molto spesso anche di valutare una ristrutturazione edile ed ottemperare alle normative edilizie vigenti (soprattutto in campo ambientale), che, forse non tutti lo sanno, richiedono molto spesso se non sempre la figura del geologo tra le firme fondamentali nei documenti di compra-vendita e ristrutturazione.
Situata a poca distanza dal cuore di Milano, la Foldtani.it é ad esempio un ottimo consulente tecnico per questo tipo di affari perché mette a disposizione non solo un grande bagaglio tecnico, ma anche know-how per la burocrazia collegata, il che, come si sa non é per niente da sottovalutare.
Trascurare questa possibilità molte volte comporta un’aumento esponenziale dei costi di ristrutturazione dell’immobile.
Il terreno generalmente viene indagato con carotaggi o scavi, che devono essere adattati al sito: in caso di sotterranei, aree di difficile accesso, zone anguste è sempre utile procedere con i minicarotaggi.
La Foldtani si è attrezzata per questo tipo d’indagini, in modo da soddisfare tutte le esigenze del cliente che vuole conoscere la potenziale contaminazione del sito.
Dove non c’è energia elettrica o comunque non si può operare con mezzi meccanici (per esempio in zone pericolanti, dove le vibrazioni potrebbero causare crolli), si utilizza la classica “Trivella a Mano”.
Se, al contrario si può operare più “agilmente”, si utilizzano perforatrici ed escavatori.
Il campionatore a percussione della Pagani è molto utile, in quanto permette di raggiungere buone profondità d’indagine (fino a – 10 m da p.c.) e contemporaneamente ottenere delle “carote” di terreno non scaldate dall’attrito della rotazione (con maggiore conservazione degli inquinanti “volatili”).
Il carotaggio a rotazione è un classico. In questo caso la Foldtani si è equipaggiata di una perforatrice tascabile, adatta ad operare nei loft milanesi.
Se c’è molto spazio di manovra è utile fare delle trincee esplorative con escavatori. In questo caso si può osservare meglio il sottosuolo.
Ma non finisce qui ! Il lavoro deve essere progettato e diretto accuratamente. E’ sempre meglio farsi seguire da un consulenta ambientale competente (come i geologi di Foldtani), ed è sempre necessario che i campioni di terreno siano prelevati da esperrti campionatori.
Alla Fine….
Riassumendo: Le indagini per i cambi di destinazione d’uso (soprattutto a Milano) vanno sempre fatte; devono essere progettate da personale esperto, che si in grado di consigliare l’attrezzatura ed il campionamento adatto.
Non farle equivale ad esporsi a costi extra di notevole entità !