Le Indagini Speditive per Loft sono sempre più richieste dagli investitori immobiliari.
Sapere quasi in tempo reale la potenziale contaminazione dei terreni aiuta già a capire quale sia la probabile spesa connessa ai vizi ambientali occulti dell’immobile.
ATTENZIONE: le indagini speditive non sostituiscono le classiche analisi chimiche, che comunque devono essere fatte.
In molti casi i tempi delle analisi di laboratorio (dai 5 a 10 giorni) possono creare rallentamenti nelle fasi preliminari di compravendita degli immobili, con potenziali danni economici.
La tecnologia attuale può aiutare ad ottenere decisioni in tempi rapidi.
L’XRF (Fluorescenza A Raggi X) è uno strumento molto utile per le indagini speditive.
Si tratta di una “pistola” che poggiata sul terreno, emette un fascio di raggi X e riceve la risposta dai vari atomi delle sostanze presenti in esso
In pochi minutilegge il contenuto di metalli del terreno ed è in grado di fornire informazioni utili sulla potenziale contaminazione.
In base a ciò si potranno, poi, fare campionamenti mirati con analisi chimiche classiche di laboratorio.
Lo strumento salva i dati in una memoria SD, può essere abbinato ad un sistema GPS e può anche inviare (tramite schedina GSM telefonica) in tempo reali i dati all’ufficio, per l’elaborazione degli stessi.
Foldtani e Quantanalitica sono in grado di effettuare efficientemente questo servizio per ogni operazione immobiliare.
Il progressivo allontanamento dai centri delle
città dei siti produttivi ha lasciato spazio a nuovi insediamenti residenziali
su terreni prima destinati ad industrie.
Questo comporta che l’uso di nuove aree
edificabili all’interno delle città non sia una cosa così scontata e semplice,
ma soggetta ad una serie di vincoli ed obblighi relativi alla bonifica della
stessa.
Un aspetto importante dal punto di vista
normativo che riguarda queste aree è il concetto di Vizi Occulti.
Ai sensi dell’art. 1490 e s.s. del Codice Civile (“Il venditore è tenuto a garantire che la
cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è
destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si
esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede
taciuto al compratore i vizi della cosa”.) sono vizi e difetti di un
immobile ciò che comportano una diminuzione del valore del bene e non
permettono la trasformazione d’uso da industriale a residenziale.
La presenza di inquinanti nel suolo e sottosuolo
è una delle prime cose da ricercare: metalli (As, Cd, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb,
Zn), idrocarburi (C>12, C<12, BTEX, IPA), gas (radon)
sono i principali inquinanti che si possono trovare in un’area industriale
dismessa (di qualunque tipo).
Per l’amianto si fa un discorso diverso, in
quanto una sentenza (seppur datata) del Tribunale di Milano non considera tale
elemento come vizio occulto la cui presenza deprezza o rende inutilizzabile il
bene (ma in ogni caso deve essere reso inoffensivo e/o non pericoloso)
In Regione Lombardia c’è il Regolamento d’Igiene
Tipo (recepito dal Comune di Milano, ma comunque valido per tutto il territorio
regionale) che al Titolo III recita: 3.2.1 Salubrità
dei terreni edificabili E’ vietato realizzare nuove costruzioni su
terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro
materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non
dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
Il Comune di Milano (art. 10 regolamento edilizio) ha
steso una norma estremamente dettagliata in merito a queste indagini, che qui
indichiamo:
In relazione a interventi edilizi e urbanistici, qualora sia necessaria la verifica dello stato di qualità delle matrici ambientali il proponente è tenuto ad eseguire unaIndagine Ambientale Preliminare.
Inoltre il testo comunale recita:
Al fine di garantire la tutela
ambientale e adeguate condizioni igienico – sanitarie devono essere sottoposte
ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità
del suolo e sottosuolo:
le aree e gli immobili dove storicamente siano
state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il
commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le
industrie insalubri, di cui all’art. 216 del Testo unico delle leggi
sanitarie e s.m.i., e i distributori di carburanti), da convertire a
destinazioni d’uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione
produttiva;
le aree e gli immobili con destinazioni
produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo
residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.);
le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e
strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di
costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune,
nonché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche se
non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti;
le aree già sottoposte a procedimenti di
caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda
requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati.
Cfr. Regolamento edilizio – art. 10
“Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo”
Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.ei. (Testo
Unico Ambiente) norma l’approccio ai siti potenzialmente inquinati: gli
articoli di riferimento sono al Titolo V di detta legge.
La contaminazione di un sito, o l’evento
potenzialmente in grado di contaminarlo deve essere comunicato a regione,
provincia e comune con procedura descritta all’art. 242 di predetta norma.
Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza possono essere attivate dal responsabile o dal successivo
proprietario dell’area (art. 245).
Poichè vale il principio di “chi inquina
paga” gli interventi di bonifica da attuare costituiscono onere
reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità
competente e deve essere indicato nel CDU (Certificato di Destinazione
Urbanistica).
Qualora sia impossibile risalire al proprietario
“colpevole” il soggetto terzo può intervenire personalmente (purtroppo a sue
spese) oppure chiedere l’intervento dell’autorità competente (con il rischio
che la stessa acquisisca l’immobile a patrimonio pubblico).
Per aree di ridotte dimensioni l’intervento di
bonifica può essere condotto in forma semplificata (art. 242 bis).